Art. 21.
(Permesso di soggiorno per motivi di studio).

      1. Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rilasciato di norma per un periodo di due anni. È rinnovato per un periodo corrispondente alla durata residua del corso di studi, se il cittadino e la cittadina stranieri dimostrino di avere superato la metà delle prove o degli esami previsti nei primi due anni del corso di studi medesimo.
      2. Il cittadino e la cittadina stranieri che, alla scadenza della durata prevista del corso di studi, abbiano superato la metà delle prove o degli esami ma non abbiano terminato il corso di studi e intendano concluderlo, hanno diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per una durata pari alla metà di quella prevista dal corso di studi medesimo. Sono consentite proroghe, sulla base di documentate esigenze e previo nulla osta rilasciato dalla scuola o dall'università cui il cittadino e la cittadina stranieri sono iscritti.
      3. È compatibile con il permesso di soggiorno per motivi di studio lo svolgimento di attività lavorative.